Statuto & Regolamento
Lo Statuto e il Regolamento soci sono i due documenti la cui sottoscrizione e approvazione è fondamentale per entrare a far parte di JSBach.it
Statuto di JSBach.it – Società Bachiana Italiana
Art. 1 – È costituita l’associazione culturale denominata “JSBach.it – Società Bachiana Italiana” con sede a Torino, in Corso Monte Cucco 125.
Art. 2 – L’Associazione è una libera istituzione culturale senza fini di lucro,
che ha lo scopo di promuovere iniziative culturali, scientifiche, editoriali, divulgative, performative e didattiche nel campo della musica e della musicologia, nonché la formazione del personale docente di ogni ordine e grado. In particolare, l’associazione è volta a favorire e stimolare iniziative connesse allo studio di Bach in Italia e tra gli italiani, e temi affini di ricerca musicale e musicologica. Promuove attività formative nell'ambito della didattica e delle sue metodologie, dell'innovazione digitale, del dialogo interculturale e dell'orientamento, nonché progetti per l'acquisizione di competenze specifiche o trasversali.
L’Associazione collabora con tutti quegli Enti ed Organizzatori internazionali, nazionali, e locali nei quali riconosca coincidenza di scopi e di obiettivi.
Art. 3 – Nell’ambito del raggiungimento del proprio scopo, l’Associazione,
tra le sue attività, potrà curare, direttamente o indirettamente, il sito web www.jsbach.it. Se non diversamente stabilito, il Consiglio Direttivo sarà responsabile legale e scientifico del suddetto sito web.
L’Associazione potrà svolgere e promuovere attività aventi comunque
attinenza con il settore della musica e della musicologia, sia direttamente,
sia mediante specifici rapporti di committenza, anche per conto di altri Enti, Società o Istituti, in Italia e all’estero compresi, a titolo esemplificativo, convegni, pubblicazioni, attività concertistica, eventi di divulgazione.
Art. 4 – L’Associazione è costituita da soci che si distinguono nelle seguenti categorie:
1. Fondatori
2. Ordinari (studenti e non)
3. Istituzioni
4. Sostenitori
5. Benefattori
6. Onorari
Possono essere Soci di JSBach.it persone fisiche e giuridiche che svolgono attività previste dall’art. 2 o ad esse interessate.
Sono Soci Fondatori le persone che sono intervenute nell’atto costitutivo
e coloro che per il contributo dato allo sviluppo dell’Associazione saranno investiti di tale qualifica con voto dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari, Istituzioni, Sostenitori e Benefattori le persone fisiche o giuridiche che siano interessate al perseguimento degli scopi sociali, ne facciano domanda e siano accettate dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere che ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi artistici e/o scientifici sono chiamate a partecipare alla vita dell’Associazione.
I Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota annuale determinata dall’Assemblea ed hanno diritto di voto consultivo.
I Soci sono tenuti a versare annualmente una quota annuale associativa
fissata per le varie categorie dal Consiglio Direttivo. Tali quote hanno validità per l’anno solare in corso, non costituiscono titolo di partecipazione a proventi
e non sono trasmissibili, rimborsabili o rivalutabili. Il Socio che non versi la quota annuale è escluso dal voto. Il Socio che non la versi per due anni consecutivi è considerato dimissionario.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la
sua volontà di recedere dall’Associazione stessa.
Art. 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. da qualsiasi tipo di finanziamento, elargizione, donazione e lascito
che sarà fatto a favore dell’Associazione da qualunque ente o persona fisica
o giuridica;
b. dalle eccedenze attive di bilancio che il Consiglio Direttivo potrà
determinare di destinare annualmente all’incremento del patrimonio.
L’Associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:
a. dai proventi del patrimonio;
b. dalle quote di iscrizione dei soci;
c. dal ricavato delle attività svolte dall’Associazione;
d. da eventuali sovvenzioni o contributi di persone fisiche e di Enti Pubblici e
Privati; e da qualunque altro introito realizzato dall’Associazione nell’ambito della sua attività.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, che dovranno essere impiegati unicamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6 – Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea Generale dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Vice Presidente;
e. il Segretario
f. il Tesoriere;
g. il Presidente Onorario
Art. 7 – L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea generale è formata da tutti i Soci all’Associazione i quali, purché maggiorenni, dispongono di un voto ciascuno. L’Assemblea viene convocata dal Presidente
o dal Vice Presidente almeno una volta all’anno, o quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di esso, da persona eletta dall’Assemblea stessa.
Spetta in particolare all’Assemblea generale:
a. deliberare sugli affari iscritti all’Ordine del giorno;
b. revocare i Soci, sentiti gli interessati, ove abbiano tenuto comportamenti contrari alle finalità
c. eleggere il Consiglio Direttivo, previa nomina di una commissione elettorale composta da un Presidente e due Scrutatori;
d. discutere ed eventualmente approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
e. approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 8 – Le riunioni dell’Assemblea generale, in prima convocazione, sono
valide con la partecipazione della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video-collegati, a condizione che siano rispettati
i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
In tal caso, è necessario che:
a. sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. in ogni luogo audio/video-collegato si predisponga il foglio delle presenze,
in cui devono essere indicati i nominativi e riportate le firme dei partecipanti all’adunanza in quel luogo;
c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti, salvo per i casi contemplati agli articoli 17 e 18.
I Soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea generale possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei Soci presenti se iscritti da un periodo maggiore ai due mesi (60 giorni). Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri sei membri eletti dai Soci.
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I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e possono
essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
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Se nel corso del triennio di carica viene a mancare per una ragione qualsiasi
un componente del Consiglio Direttivo, subentrerà nella carica, fino alla scadenza del mandato in corso, il primo dei non eletti. In caso di non disponibilità o assenza di non eletti, l’Assemblea Generale può decidere a maggioranza semplice se procedere all’integrazione delle cariche mancanti
o al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo, in entrambi i casi secondo le modalità previste dall’art. 7 comma c.
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Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di due dei suoi membri e in ogni caso almeno due volte all’anno. Il Consiglio è validamente convocato quando sono presenti almeno tre membri, e delibera a maggioranza semplice.
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Al Consiglio Direttivo spettano:
a. l’organizzazione, la promozione e la guida della vita dell’Associazione;
b. la stipulazione di convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni, senza necessità di approvazioni o ratifiche assembleari;
c. la redazione e l’approvazione delle bozze di bilanci preventivo e consuntivo, rendiconto economico-finanziario, stato patrimoniale ed eventualmente della relazione di accompagnamento da presentare all’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione;
d. il conferimento di patrocini per iniziative di particolare rilevanza nei quali riconosca una rispondenza di scopi e obiettivi dell’Associazione
e. la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
f. la nomina del Segretario e del Tesoriere dell’Associazione;
g. l’assunzione ed il licenziamento dell’eventuale personale dipendente;
h. la nomina di eventuali Commissioni consultive e/o operative relative a particolari aspetti dell’attività dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo
la nomina di eventuali responsabili di ciascuna di esse.
i. la proposta di eventuali modifiche dello Statuto, da sottoporre alla discussione e al voto dell’Assemblea;
j. qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge e del presente statuto – riservata alla competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo può conferire con propria deliberazione deleghe e poteri
di rappresentanza a singoli Consiglieri per la trattazione di determinati affari. Di ogni seduta consiliare verrà redatto un verbale che resterà agli atti con la firma del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente e di chi ha redatto
il verbale. All’interno del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.
Art. 11. Per ogni settore di attività dell’Associazione il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, individua le strutture gestionali più idonee (Comitato Scientifico, Comitato di Redazione etc.) che agiranno in totale autonomia operativa ma rispondendo del proprio operato al Consiglio Direttivo.
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Art. 12 – Il Presidente dell’Associazione ha la firma sociale e la rappresentanza giuridica dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea generale; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi. Ha responsabilità legale e amministrativa sui conti dell’Associazione, con eventuale deroga al Tesoriere per operazioni consultive e dispositive sui conti stessi.
Art. 13 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, con tutti i poteri di cui dispone il Presidente.
Art. 14 – Il Tesoriere ha in custodia, sotto la propria responsabilità, il patrimonio dell’Associazione. Pertanto, provvede alle spese ordinarie, e di
intesa con il Presidente e con il Consiglio Direttivo stabilisce la programmazione economica dell’Associazione. Inoltre, provvede alla tenuta dei libri e alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione, e promuove
– d’intesa col Presidente e col Consiglio Direttivo – iniziative idonee ad incrementare le entrate dell’Associazione. Previa deroga del Presidente,
può gestire operazioni consultive e dispositive sui conti dell’Associazione.
Art. 15 – Il Segretario coadiuva il Presidente, provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, cura l’archivio dell’Associazione, e può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari. Il Consiglio Direttivo può decidere di affidare le funzioni di Segretario e Tesoriere alla medesima persona fisica.
Art. 16 – Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci può nominare, tra i medesimi, un Presidente onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. La presenza di tale figura, tuttavia, non è da considerarsi vincolante per l’operatività dell’Associazione e dei suoi organi.
Art. 17 – Le modifiche di Statuto si effettuano con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati (arrotondati all’intero superiore), previa discussione delle proposte di modifica da parte dell’Assemblea Generale (art. 7).
Art. 18 – L’Associazione può sciogliersi soltanto con deliberazione dell’Assemblea generale presa con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati (arrotondati all’intero superiore). In caso di scioglimento l’Assemblea generale provvederà alla nomina del o dei liquidatori determinando i loro poteri. L’eventuale patrimonio mobile e immobile dell’Associazione sarà devoluto, con delibera dell’Assemblea generale e su proposta del Consiglio Direttivo, ad altra Associazione avente oggetto similare, o a fini di pubblica utilità.
Art. 19 – Le cariche direttive dell’Associazione non sono retribuite e avvengono per elezione a maggioranza semplice da parte dei soci aventi diritto. Tali cariche hanno durata di tre anni e gli incaricati sono rieleggibili, se consecutivamente, due volte. Qualora due o più candidati ottengano un numero pari di voti, gli incaricati saranno eletti mediante ballottaggio. In caso di specifiche situazioni di necessità, sarà consentita - su proposta del Direttivo e dietro parere favorevole dell'Assemblea, a maggioranza - la rielezione di uno o più membri anche oltre il predetto limite.
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Art. 20 – Le votazioni riservate ai Soci per l'elezione del Consiglio direttivo,
per la modifica dello Statuto e del Regolamento e per lo scioglimento dell’Associazione si possono svolgere per via telematica od epistolare.
Per ulteriori informazioni, si osservi il Regolamento, che dovrà essere stilato
dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale entro un anno
dalla fondazione della presente Associazione.
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Art. 21 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme di legge e alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.
Torino, 20 settembre 2021
Regolamento dei soci di JSBach.it – Società Bachiana Italiana
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Premessa
Il Consiglio direttivo di "JSBach.it – Società Bachiana Italiana" in base
alle regole del proprio Statuto, stipula il presente Regolamento,
a integrazione dello Statuto stesso.
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1. Validità del Regolamento
Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione.
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2. Durata e modalità di modifica del Regolamento
2.1. Il presente regolamento decorre dal 01/03/2020, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo. Resterà in vigore quale regolamento provvisorio fino alla data della prossima Assemblea dei Soci, la quale
sarà chiamata a ratificarne l’adozione quale regolamento ufficiale oppure
a proporne la modifica.
2.2. Sarà facoltà dei soci richiedere, con lettera al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto, la convocazione di un’Assemblea dei Soci allo scopo di ridiscutere e/o modificare il Regolamento.
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3. Modalità di adesione all’associazione e quote associative
3.1. L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto,
delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e del Regolamento e provvedere al pagamento della quota associativa annuale.
3.2. La definizione dei soci e le quote associative sono regolamentate
come segue:
Socio studente:
quota annuale: 15€
quota biennale: ***
quota triennale: ***
Socio ordinario:
quota annuale: 35€
quota biennale: 55€
quota triennale: 80€
Istituzione:
quota annuale 70€;
quota biennale: 120€;
quota triennale: 150€;
Sostenitore:
quota annuale 80€
quota biennale: ***
quota triennale: ***
Benefattore:
quota annuale: sopra 80€,
quota biennale: ***
quota triennale: ***
3.3 La definizione dei soci corrisponde a quanto segue:
- Socio studente: socio regolarmente iscritto in una scuola o università
di qualsiasi ordine e grado sino al compimento del trentesimo anno d’età
- Socio ordinario: socio con età superiore ai trenta anni
- Istituzione: istituti, biblioteche, associazioni, ed enti attivi in Italia
e all’estero
- Socio sostenitore
- Socio benefattore
3.4. Il modulo di iscrizione verrà fornito all’aspirante socio in forma elettronica. L’aspirante socio deve compilare integralmente e firmare il modulo di iscrizione e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica info@jsbach.it. Eventuali variazioni dei dati riportati nel modulo d’iscrizione devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo, allo scopo di consentire l’aggiornamento del Libro Soci.
3.5. I soci studenti, ordinari, istituzioni e benefattori acquisiscono automaticamente il loro status previo pagamento della quota associativa.
I soci sostenitori (junior e senior) possono fare richiesta al Consiglio Direttivo, che valuterà la loro ammissione entro i 60 giorni dalla data
di ricezione della domanda d’iscrizione. Il Consiglio direttivo, o organismo da esso incaricato, potrà chiedere documentazione scientifica ai richiedenti soci sostenitori per facilitare il processo di selezione.
3.6. In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica
l’esito positivo dell’iscrizione al socio tramite posta elettronica. A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo iscrive l’aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la quota associativa entro 7 giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di pagamento prescritte da
questo regolamento.
3.7. In caso di mancata accettazione della domanda d’iscrizione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le motivazioni che
lo hanno escluso. L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
3.8. Il pagamento della quota associativa potrà essere effettuato attraverso Bonifico o PayPal alle coordinate indicate nella sezione “Contribuisci” all’indirizzo www.jsbach.it. La quota ha validità per l’anno solare in corso.
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4. Modalità di recesso
4.1. Chi intenda rinunciare alla qualifica di socio deve comunicarlo
per iscritto al Consiglio Direttivo all’indirizzo di posta elettronica info@jsbach.it. La rinuncia ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione di tale decisione al Consiglio Direttivo.
5. Disposizioni conclusive
Per tutto quanto non sia specificato nel presente documento, fa fede quanto indicato nello Statuto dell’Associazione e negli altri regolamenti vigenti.